diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 24128 del 13/11/2009 (Rv. 610225 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Mandato all'incasso - Forma libera - Conseguenze - Preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto per la riscossione in sua vece - Conoscenza da parte del debitore - Necessità.
Stato
decisa il 2009-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610225-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE

Il mandato a riscuotere un credito non é soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata; tuttavia, la preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)