Sez. 1, Sentenza n. 5840 del 16/05/1992 (Rv. 477244 - 01)
Sicilia - Espropriazione per pubblica utilità | I.A.C.P. - Alloggi popolari - Realizzazione prima della scadenza del termine di occupazione legittima - Comune delegante l'I.A.C.P. per l'espletamento della procedura - Controvalore del fondo occupato - Pagamento - Obbligo - Sussistenza - Condizioni.
Sicilia - Espropriazione per pubblica utilità
Nel caso in cui un I.A.C.P. - autorizzato dall'Assessorato ai LL.PP. della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale del 28 novembre 1970 n. 48, ad occupare d'urgenza un fondo privato per la costruzione di alloggi popolari, e delegato, per l'espletamento della procedura, dal Comune nel cui patrimonio indisponibile è destinato ad entrare il bene, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 - abbia realizzato l'opera prima della scadenza del termine quinquennale di occupazione legittima, senza che successivamente il decreto sia stato emanato, nei tempi previsti, dal Comune stesso (competente in materia dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978 n. 35), quest'ultimo è tenuto a rifondere il privato del controvalore della proprietà perduta, in quanto titolare dell'immobile e beneficiario dell'opera anche se essa sia rimasta nella disponibilità dell'istituto occupante per titoli diversi (es. gestione, concessione o locazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge Reg. Sicilia 28/11/1970 num. 48 art. 31, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1978 num. 35 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)