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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1985 del 25/01/2017 (Rv. 642303 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Mancata indicazione del nominativo del destinatario e del luogo di notifica - Validità della notificazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642303-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

Ai fini della validità della notifica ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia, o meno, incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi all’esame della relata, occorrendo, invece, verificare l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi l’indicazione idonea a colmare le lacune riscontrate e, in particolare, l’omessa indicazione, nella suddetta relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)