Sez. 5, Sentenza n. 1574 del 26/01/2005 (Rv. 579416 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Relata di notifica - Omessa indicazione della parte istante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione degli atti di impugnazione (nella fattispecie, ricorso per cassazione), la mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica, o l'uso di formule generiche quali "ad istanza come in atti", non determinano la nullità della notificazione, a condizione che nel contesto dell'atto notificato sia indicato in modo non equivoco il soggetto che ha richiesto la notificazione, o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)