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Sez. 5, Sentenza n. 1574 del 26/01/2005 (Rv. 579416 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Relata di notifica - Omessa indicazione della parte istante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579416-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di notificazione degli atti di impugnazione (nella fattispecie, ricorso per cassazione), la mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica, o l'uso di formule generiche quali "ad istanza come in atti", non determinano la nullità della notificazione, a condizione che nel contesto dell'atto notificato sia indicato in modo non equivoco il soggetto che ha richiesto la notificazione, o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)