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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18729 del 13/07/2018 (Rv. 649583 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda ma prima del decreto di apertura - Conseguenze in caso di successivo fallimento - Inefficacia ex art. 167 l.fall. - Sussistenza - Revocatoria fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649583-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE

Poichè gli effetti del decreto di apertura del concordato preventivo retroagiscono alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato, ma prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura, sono inefficaci ai sensi dell'art. 167 l. fall. e non risultano soggetti a revocatoria fallimentare pur se rientranti nel c.d. periodo sospetto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)