Sez. 1 - , Ordinanza n. 18729 del 13/07/2018 (Rv. 649583 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda ma prima del decreto di apertura - Conseguenze in caso di successivo fallimento - Inefficacia ex art. 167 l.fall. - Sussistenza - Revocatoria fallimentare - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE
Poichè gli effetti del decreto di apertura del concordato preventivo retroagiscono alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato, ma prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura, sono inefficaci ai sensi dell'art. 167 l. fall. e non risultano soggetti a revocatoria fallimentare pur se rientranti nel c.d. periodo sospetto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)