Sez. T, Sentenza n. 18555 del 08/06/2026 (Rv. 679012-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Apertura della procedura - Domanda - Decorrenza effetti - Interessi moratori (d.lgs. n. 231 del 2002) - Esclusione - Coordinamento con la l.fall.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di interessi moratori nelle transazioni commerciali, l'esclusione dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, prevista dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, opera, nel concordato preventivo, dalla presentazione della domanda di ammissione alla procedura, momento a partire dal quale, in base al combinato disposto degli artt. 161 e 168 l. fall., il concordato si considera aperto, con conseguente non spettanza degli interessi moratori.
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1 com. 2 lett. A, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)