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Sez. 5, Sentenza n. 16910 del 31/07/2007 (Rv. 599810 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Esenzione prevista dall'art. 3, comma cinquantanovesimo, della l. n. 549 del 1995 per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare - Carattere interpretativo della norma - Configurabilità - Esclusione - Retroattività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599810-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 3, comma cinquantanovesimo, della legge n. 549 del 1995, secondo cui "non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare", non è qualificabile come norma interpretativa e, quindi, non ha carattere retroattivo. L'espressione iniziale contenuta nel capoverso ("non si fa comunque luogo.."), infatti, evidenzia il carattere innovativo della norma. (Fattispecie nella quale la S.C., cassando la decisione della commissione tributaria regionale, ha ritenuto che, nel caso di installazione abusiva di cinque faretti delle dimensioni ciascuno di cm 15x10 avvenuta prima dell'entrata in vigore della citata l. n. 549 del 1995, fosse dovuto il pagamento della TOSAP in virtù dell'applicazione, "ratione temporis", dell'art. 42, comma quarto, del d.lgs. n. 507 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 42 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)