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Sez. 1, Sentenza n. 13046 del 24/11/1999 (Rv. 531460 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Esenzione prevista dall'art. 3 legge n. 549 del 1995 per le occupazioni non eccedenti i dieci metri quadrati da parte di promotori e organizzazioni di manifestazioni a carattere politico - Legge posteriore abolitrice dell'illecito tributario disciplina dagli artt. 10 e 192 del R.D. n. 1175 del 1931 relativo all'omesso pagamento del tributo - Configurabilità - Conseguenze in relazione all'art. 3 del D.Lgs n. 472 del 1997 prevedente il mancato assoggettamento a sanzione per violazioni non più punibili in base a legge successiva - Fattispecie relativa all'occupazione di suolo pubblico con un tavolo per la raccolta di firme per referendum abrogativo realizzatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531460-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di tributi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'art. 3 sessantasettesimo comma legge n. 549 del 1995 (contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nel prevede che sono esonerati dal pagamento della tassa "coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati", ha introdotto nell'ordinamento una norma di esenzione dal tributo de quo in presenza dei presupposti ed alle condizioni ivi previste, onde tale disposizione si configura come "legge posteriore" abolitrice di illecito tributario rispetto al combinato disposto dagli art. 10, 192, 200 e 296 R.D. n. 1175 del 1931 nella parte in cui assoggettano a sanzione amministrativa pecuniaria l'omesso pagamento della tassa medesima; ne consegue che, a norma dell'art. 3 secondo comma D.Lgs. n. 472 del 1997 (prevedente che nessuno può essere assoggettato a sanzione per una violazione tributaria che secondo la legge posteriore non è più punibile, norma espressamente applicabile a giudizi in corso), la Corte di Cassazione, investita dell'impugnazione avverso una sentenza di rigetto dell'opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per un'occupazione di suolo pubblico (nella specie con un tavolo per la raccolta di firme per referendum abrogativo) senza pagamento del relativo tributo, deve cassare la predetta sentenza, in applicazione del "favor rei" introdotto dal citato decreto del 1997, per illegittimità sopravvenuta del provvedimento irrogativo della sanzione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 10, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 200, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 296, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)