Sez. 2, Sentenza n. 15248 del 20/07/2005 (Rv. 582921 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Azioni a difesa della proprietà - Causa petendi - Identificazione con il diritto - Necessità - Titolo - Funzione di specificazione della domanda - Esclusione - Con.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Poichè la proprietà e i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti "autodeterminati", che sono individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, a differenza di quelle accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, sicchè il giudice può porre a base della decisione anche un titolo diverso da quello allegato dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)