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Sez. 2, Sentenza n. 18370 del 30/12/2002 (Rv. 559417 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Proprietà - Diritto autodeterminato - Configurabilità - Azioni a difesa della proprietà - Causa petendi - Identificazione con il diritto - Titolo - Funzione - Specificazione della domanda - Esclusione - Allegazione nel corso del giudizio di un titolo diverso - Domanda nuova - Sussistenza - Esclusione - Valutazione del titolo precedentemente dedotto - Rinuncia - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559417-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie, usucapione) rispetto a quello (nella specie, contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)