diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3776 del 19/06/1982 (Rv. 421734 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER ERRORE NELLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ - PLURALITÀ DI INFORTUNI - NON INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO PRECEDENTE IN BASE ALLA GIÀ ACCERTATA PERCENTUALE D'INVALIDITÀ - POTERI DELL'INAIL.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421734-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER ERRORE NELLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ - PLURALITÀ DI INFORTUNI - NON INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO PRECEDENTE IN BASE ALLA GIÀ ACCERTATA PERCENTUALE D'INVALIDITÀ - POTERI DELL'INAIL.*

In materia di infortuni sul lavoro la revisione della rendita (già costituita) per errore nella valutazione medico-legale del danno, prevista dall'art. 13 dell'abrogato T.U. 31 gennaio 1904 n. 51, non è più ammessa nella legislazione attuale. Nella ipotesi, però, di pluralità di infortuni l'istituto assicuratore, che, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, procede alla valutazione complessiva dell'Invalidità derivante dall'ultimo di essi, può rilevare la non indennizzabilità dell'infortunio precedente in base alla già accertata percentuale d'Invalidità, a norma dell'art. 74 dello stesso d.P.R., ed emettere un provvedimento di annullamento di ufficio della rendita in precedenza liquidata, quale manifestazione del principio generale di autotutela spettantegli.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/01/1904 num. 51 art. 13, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)