Sez. L, Sentenza n. 4368 del 25/07/1984 (Rv. 436270 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER ERRORE NELLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA RENDITA GIÀ LIQUIDATA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER ERRORE NELLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA RENDITA GIÀ LIQUIDATA - CONDIZIONI.*
In materia di infortuni sul lavoro, pur non essendo più ammessa - dopo l'abrogazione del T.U. 31 gennaio 1904 n. 51 - la revisione della rendita (già costituita) per errore nella valutazione medico legale del danno, residua nondimeno, quale manifestazione del generale principio dell'autotutela spettante all'amministrazione pubblica, il potere dell'istituto assicuratore di disporre l'annullamento d'ufficio della rendita già liquidata ove il provvedimento di Costituzione di questa risulti viziato da un errore nel calcolo matematico della formula tassativamente stabilita dalla legge ai fini della quantificazione del danno, immutata restando la configurazione diagnostica di questo sotto il profilo dei relativi dati clinici in precedenza acquisiti e della conseguente valutazione medico-legale. (V 3776/82, mass n 421734).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/01/1904 num. 51 art. 13, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)