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Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 26/11/2002 Ud. (dep. 17/01/2003) Rv. 223256 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati commessi in violazione del vincolo paesistico - Nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo - Estinzione dei reati prevista dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223256-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dagli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del vincolo paesaggistico, di una strada in battuto e conglomerato cementizio di lunghezza pari a 120 metri e di larghezza variabile tra i due metri e i due metri e mezzo)

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)