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Sez. 1, Sentenza n. 11424 del 12/11/1998 (Rv. 520651 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Ufficio del Registro - Natura meramente sussidiaria del potere di accertamento rispetto a quello di altri uffici finanziari - Esclusione - Potere di accertare la simulazione di un contratto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520651-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'Ufficio del Registro (al pari degli altri uffici finanziari) ha l'obbligo istituzionale di applicare l'imposta di sua competenza in ordine a tutti gli atti che ritiene vi debbano soggiacere, senza che il suo intervento possa essere ipotizzato come meramente sussidiario rispetto a quello di altri uffici finanziari, atteso che l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 conferisce espressamente all'Ufficio, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il potere di interpretare gli atti in relazione agli effetti che sono idonei a produrre ed alla loro intrinseca natura, indipendentemente dal titolo e dalla forma rivestita. Ciò comporta il potere dell'Ufficio di accertare la presenza di una eventuale simulazione in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo ed il conseguente potere del giudice tributario di verificare, in caso di contestazione, l'esattezza di un tale accertamento attraverso l'interpretazione del negozio o dei negozi giuridici ritenuti simulati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)