Sez. 1, Sentenza n. 4097 del 12/07/1984 (Rv. 436047 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - INDAGINE RELATIVA - CRITERI - EFFETTUAZIONE AD OPERA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - INDAGINE RELATIVA - CRITERI - EFFETTUAZIONE AD OPERA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi e sotto il vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, il contenuto e la natura dell'atto da registrare devono ricavarsi dalle clausole di esso, senza possibilità di integrarne i risultati in virtù di elementi aliunde desunti, poiché l'imposta di registro colpisce l'atto per quello che esso dichiara e per gli effetti che, come tale, è idoneo a produrre; tuttavia, quando al titolo o alla Forma apparente non corrispondano la intrinseca natura e gli effetti dell'atto, non è precluso al giudice interpretare e qualificare la natura e gli effetti giuridici dell'atto, quali si possono desumere dalla oggettività del suo contenuto e dalla ricognizione positiva del suo significato, e quindi accertare la simulazione che pregiudichi il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo. Una siffatta indagine, implicando un'operazione giuridica, vale a dire l'esplicazione di un'attività interpretativa di un negozio giuridico al fine della individuazione degli effetti che esso è idoneo a produrre, può e deve essere compiuta anche dalla commissione tributaria centrale, non attenendo a valutazione puramente estimativa.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)