Sez. L, Sentenza n. 18830 del 18/09/2004 (Rv. 578636 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Principio di automatismo delle prestazioni previdenziali - Applicabilità ai lavoratori autonomi - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni; nè tale esclusione può essere ritenuta irragionevole, giacchè nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni e che quindi, coerentemente, subisce le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27, Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)