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Sez. L, Sentenza n. 7602 del 15/05/2003 (Rv. 563140 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Principio di automatismo delle prestazioni previdenziali - Applicabilità ai lavoratori autonomi - Esclusione - Fondo degli spedizionieri doganali - Omesso versamento dei contributi - Diritto alla erogazione dela pensione - Esclusione - Inesistenza nel relativo regolamento del riferimento al requisito contributivo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563140-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma secondo, R.D.L. 14.4.1939, n.636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter del D.L. 30.6.1972, n.267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.1972, n.485 e rafforzato dall'art. 3 D.Lgs. 27.1.1992, n.80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale in difetto di disposizioni di legge o di legittima fonte secondaria in senso contrario; ne consegue che, in relazione al trattamento pensionistico per gli spedizionieri doganali, il mancato versamento in favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali dei contributi obbligatori, comporta la mancata maturazione del requisito contributivo, e di conseguenza preclude l'attribuzione del diritto alla erogazione della pensione, in applicazione della disposizione (art. 1901 cod. civ.) dettata per le assicurazioni private ed estesa alle assicurazioni sociali in virtù dell'art. 1886 cod. civ., per colmare le lacune delle discipline speciali (anche se il regolamento relativo al Fondo per gli spedizionieri doganali indica solo il requisito della anzianità di iscrizione, insieme a quello dell'età, per acquisire il diritto alla pensione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)