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Sez. 2, Sentenza n. 9959 del 04/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150856 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - RIGETTO IMPLICITO DELL'ISTANZA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150856-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - RIGETTO IMPLICITO DELL'ISTANZA - LEGITTIMITÀ.*

Disporre la rinnovazione del dibattimento è facoltà discrezionale del giudice di appello che è tenuto a provvedervi nel caso in cui, a suo giudizio, il processo non possa essere deciso allo stato degli Atti. L'istanza di rinnovazione può anche essere implicitamente respinta dal giudice dell'appello. (Conf mass n 142175; (Conf mass n 141544; (Conf mass n 141480; (Conf mass n 140949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)