Sez. 2, Sentenza n. 9959 del 04/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150856 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - RIGETTO IMPLICITO DELL'ISTANZA - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - RIGETTO IMPLICITO DELL'ISTANZA - LEGITTIMITÀ.*
Disporre la rinnovazione del dibattimento è facoltà discrezionale del giudice di appello che è tenuto a provvedervi nel caso in cui, a suo giudizio, il processo non possa essere deciso allo stato degli Atti. L'istanza di rinnovazione può anche essere implicitamente respinta dal giudice dell'appello. (Conf mass n 142175; (Conf mass n 141544; (Conf mass n 141480; (Conf mass n 140949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)