Sez. 2, Sentenza n. 1017 del 10/10/1978 Ud. (dep. 27/01/1979) Rv. 140949 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - MOTIVAZIONE ANCHE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - MOTIVAZIONE ANCHE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
La rinnovazione totale o parziale del dibattimento rientra nella facolta discrezionale del giudice di appello, il quale e tenuto a disporla soltanto nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, il processo non possa essere deciso allo stato degli Atti. La motivazione sul rigetto dell'istanza di rinnovazione puo essere anche implicita, e cio si verifica quando la sentenza, pur non facendo ad essa espresso riferimento, da una dimostrazione adeguata del raggiunto convincimento circa la consistenza degli elementi di prova gia acquisiti a carico del prevenuto ed indica ragioni tali da far apparire chiara la superfluita di nuove indagini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)