Sez. 2, Sentenza n. 2314 del 10/07/1972 (Rv. 359674 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA - CAPACITA DI GUADAGNO DELLA DONNA NEL SETTORE AGRICOLO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA CONCRETAMENTE SVOLTA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA - CAPACITA DI GUADAGNO DELLA DONNA NEL SETTORE AGRICOLO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA CONCRETAMENTE SVOLTA.*
Nelle controversie in tema di pensione di invalidita, il complesso morboso dell'assicurato deve essere valutato, non gia frammentariamente ed atomisticamente, bensi in una visione globale ed unitaria, onde poter stabilire consapevolmente quale e quanta incidenza esso possa avere sulla capacita di guadagno del lavoratore, la quale, peraltro, rispetto ad un soggetto di sesso femminile, com'e una lavoratrice agricola, va riguardata in relazione alla concreta attivita di lavoro esplicata, e non gia in base ad una presumibile adibizione della donna, nei lavori dei campi, a quelli piu leggeri e di minore impegno. (V 351'72, mass n 356226).*
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)