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Sez. 2, Sentenza n. 219 del 23/01/1973 (Rv. 362043 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362043-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*

Nel caso in cui l'assicurato risulti affetto da varie manifestazioni morbose, al fine di stabilire se, in relazione agli effetti che ne derivano alla sua capacita di guadagno, possono ritenersi raggiunti o meno i limiti richiesti per il diritto alla pensione di invalidita, il giudice non puo limitarsi ad analizzare l'entita di ciascuna delle malattie denunciate ed accertate, per poi desumere il grado di invalidita dell'assicurato dalla somma delle percentuali di invalidita attribuite a ciascuna delle infermita isolatamente considerata, ma deve procedere ad una globale, complessiva ed unitaria valutazione, con specifico riferimento all'incidenza che dal loro insieme deriva sulla capacita del soggetto ad impiegare nel lavoro le sue residue energie. (Conf 2314/72, mass n 359674; 2441/71, mass n 353420; (Conf 1631/71, mass n 352058).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)