Sez. 3, Sentenza n. 2032 del 21/06/1972 (Rv. 359177 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI CONTRATTO AGRARIO PROROGATO - LIMITI - RAPPORTO ESTRANEO ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI CONTRATTO AGRARIO PROROGATO - LIMITI - RAPPORTO ESTRANEO ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA.*
La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che in Sede ordinaria siano state proposte questioni relative all'esistenza e alla prorogabilita ex lege di un contratto agrario, indipendentemente dalla loro fondatezza. Tale principio non trova applicazione soltanto quando dagli Atti risulti prima facie che il rapporto dedotto in giudizio non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate dalle leggi vincolistiche. (Conf 2898'69, mass n 342728; V 3074'71, mass n 354398).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)