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Sez. 3, Sentenza n. 2898 del 30/07/1969 (Rv. 342728 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA PER MATERIA - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTO MANIFESTAMENTE ESTRANEO ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342728-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA PER MATERIA - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTO MANIFESTAMENTE ESTRANEO ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - ESCLUSIONE.*

Ogni qualvolta venga eccepita l'esistenza di un contratto agrario e venga in discussione la proroga del contratto stesso, la Competenza funzionale, attribuita 'ratione materiaè al giudice specializzato, sottrae la controversia al giudice non specializzato. Tale principio trova applicazione non solo nel caso in cui, essendo pacifica l'esistenza del contratto agrario, si controverta soltanto sulla esistenza delle condizioni per la decadenza del conduttore dalla proroga legale, ma anche nel caso in cui si discuta della qualificazione e della esistenza stessa del rapporto, in quanto tali questioni essendo pregiudiziali al riconoscimento del diritto alla proroga, appartengono alla Competenza funzionale delle Sezioni specializzate. Solo quando risulti prima facie evidente che il rapporto dedotto non rientra nelle fattispecie contemplate dalla leggi sulla proroga dei contratti agrari di tal che sia da escludere la sussistenza di una controversia sull'applicazione del regime vincolistico, il giudice ordinario puo affermare la propria Competenza a decidere sul merito. (Conf. 1987-68, massima n. 334011).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)