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Sez. 2, Sentenza n. 1488 del 07/06/1966 (Rv. 322955 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - INESISTENZA DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322955-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - INESISTENZA DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA - ESCLUSIONE.*

Deve ritenersi inibito alle parti e al giudice di rinvio il porre per la prima volta in discussione in quella Sede l'esistenza della legitimatio ad causam. Benvero, il principio della rilevabilita di tale questione in ogni stato e grado del giudizio trova un limite nella sentenza di annullamento che, fissando in concreto i criteri judicando e in procedendo cui deve uniformarsi la decisione della causa in Sede di rinvio, risolve in via definitiva per implicito tutte le questioni che potevano e dovevano essere dedotte in Sede di legittimata rilevate d'ufficio dalla Corte regolatrice e non lo furono.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)