Sez. 2, Sentenza n. 1488 del 07/06/1966 (Rv. 322955 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - INESISTENZA DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - INESISTENZA DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA - ESCLUSIONE.*
Deve ritenersi inibito alle parti e al giudice di rinvio il porre per la prima volta in discussione in quella Sede l'esistenza della legitimatio ad causam. Benvero, il principio della rilevabilita di tale questione in ogni stato e grado del giudizio trova un limite nella sentenza di annullamento che, fissando in concreto i criteri judicando e in procedendo cui deve uniformarsi la decisione della causa in Sede di rinvio, risolve in via definitiva per implicito tutte le questioni che potevano e dovevano essere dedotte in Sede di legittimata rilevate d'ufficio dalla Corte regolatrice e non lo furono.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)