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Sez. L, Sentenza n. 5579 del 16/10/1980 (Rv. 409444 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CALCOLO - CRITERI - AFFERMAZIONE APODITTICA DELL'ESISTENZA DELLA SVALUTAZIONE QUANTIFICATA IN UNA DETERMINATA PERCENTUALE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409444-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CALCOLO - CRITERI - AFFERMAZIONE APODITTICA DELL'ESISTENZA DELLA SVALUTAZIONE QUANTIFICATA IN UNA DETERMINATA PERCENTUALE - INSUFFICIENZA.*

Viola l'art 150 disp att cod proc civ il giudice del merito che, ai fini del calcolo del maggior danno da diminuzione di valore della moneta ex art 429 cod proc civ, si limita ad affermare apoditticamente l'esistenza di una certa svalutazione quantificandola in una determinata percentuale, senza applicare l'indice ISTAT relativo alla scala mobile per i lavoratori dell'industria, in quanto, in siffatto modo, sostituisce ad un calcolo analitico, in funzione dei parametri trimestrali varianti nel tempo, una non prevista valutazione sintetica, che non consente di evidenziare se e come tale percentuale rappresenti il globale risultato di una corretta applicazione degli indici trimestrali. (Conf 5427/78, mass n 395189).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)