Sez. 1, Sentenza n. 473 del 15/02/1973 (Rv. 362478 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - REVOCA - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - AUTOMATICA RIPRESA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IMPOSSIBILITA DEL RISANAMENTO DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - REVOCA - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - AUTOMATICA RIPRESA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IMPOSSIBILITA DEL RISANAMENTO DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - NECESSITA.*
Nell'ipotesi in cui, nel corso della procedura di amministrazione controllata, sia stato erroneamente dichiarato il fallimento dell'imprenditore ed, in seguito ad opposizione di quest'ultimo, la dichiarazione di fallimento sia stata revocata, la procedura di amministrazione controllata, rimasta in stato di quiescenza durante il fallimento, riprende automaticamente vigore dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione alla sentenza dichiarativa, senza che sia necessaria l'emanazione, da parte del tribunale, di alcun provvedimento inteso a ripristinarla. Conseguentemente, qualora risulti che l'ulteriore prosecuzione della procedura non potrebbe condurre al risanamento dell'impresa, il tribunale, ove ritenga inammissibile la proposta di concordato preventivo, non puo non dichiarare il fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)