Sez. 1, Sentenza n. 16616 del 08/08/2016 (Rv. 641369 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Intermediario finanziario - Onere della prova ex art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Ambito di applicazione - Giudizio di risarcimento del danno extracontrattuale per fatto altrui - Applicabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, che pone a carico del soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare «l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta», riguarda esclusivamente il giudizio di risarcimento del danno che il cliente abbia promosso a titolo di responsabilità contrattuale, sicché non si applica nel giudizio con il quale il danneggiato intende far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)