Sez. 1, Sentenza n. 21729 del 22/10/2010 (Rv. 615476 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediario finanziario - Onere della prova dell'adempimento ai sensi dell'art. 23 d. lgs. n. 58 del 1998 - Ambito di applicazione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 23, comma sesto, del d. lgs. n. 58 del 1998, che pone a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare "l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta", presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l'investitore e l'intermediario e non è invocabile rispetto a vicende accadute prima della sua entrata in vigore, attenendo al diritto sostanziale e non processuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)