Sez. L, Sentenza n. 526 del 22/01/1980 (Rv. 403918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - INDIZIO DI RECUPERATA CAPACITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - INDIZIO DI RECUPERATA CAPACITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'assunzione di un invalido in quota obbligatoria per disposizione di legge non costituisce di per se sicuro indizio di recuperata sufficiente capacita di guadagno, ma rende necessaria una indagine tecnico-giuridica, da effettuarsi caso per caso, al fine di accertare la sussistenza o meno di una sua residua capacita di guadagno superiore al minimo di legge. (Conf 2672/78, mass n 392044).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)