Sez. L, Sentenza n. 1966 del 29/03/1982 (Rv. 419815 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI UN INVALIDO CIVILE ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO O DELLA METÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI UN INVALIDO CIVILE ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO O DELLA METÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il fatto che un invalido civile espleti un'attività di lavoro dipendente a seguito di assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482 del 1968 non esclude che egli possa aver perduto, ciononostante, più di due terzi (o più della metà, a seconda della disciplina applicabile) delle normali capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in dipendenza della insufficienza, rispetto a tale limite, della retribuzione assicuratagli dall'occupazione così ottenuta o dell'impossibilità, eventualmente sopravvenuta, di mantenerla in vita o di sostituirla con altra sufficientemente remunerata, senza rischio di usura abnorme dell'organismo. (V 4403/81, mass n 415097; (V 657/81, mass n 411140; (V 2872/80, mass n 406618; (V 526/80, mass n 403918; (V 2895/79, mass n 399230; (V 1297/78, mass n 390663).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)