Sez. 4, Sentenza n. 8468 del 20/08/1996 Ud. (dep. 17/09/1996) Rv. 206142 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Nozione - Gestione di una discarica abusiva - Condotta - Contributo diretto o indiretto in qualunque fase del trattamento del rifiuto - Sufficienza - Fattispecie in tema di interramento di rifiuti depositati da altri.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 l'interramento di rifiuti da altri deposti, essendo evidente il danno ecologico provocato da tale attività. Nel concetto di smaltimento di rifiuto devono infatti essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)