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Sez. 3, Sentenza n. 1819 del 12/05/1999 Cc. (dep. 29/07/1999) Rv. 214079 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Discarica abusiva - Gestione - Partecipazione ad una qualunque fase del trattamento - Configurabilità del reato.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214079-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai fine della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n.915 l'interramento di rifiuti da altri deposti, essendo evidente il danno ecologico provocato da tale attività. Nel concetto di smaltimento di rifiuto devono infatti essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo). (Fattispecie relativa all'inizio di spianamento di terreno adibito a deposito di rifiuti).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)