Sez. U, Ordinanza n. 17078 del 12/11/2003 (Rv. 568132 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Avvenuta pronuncia di provvedimento in ordine alla richiesta di sequestro conservativo nell'ambito di un giudizio di responsabilità contabile - Risoluzione, in tale sede, della questione di giurisdizione - Preclusione del ricorso per regolamento - Insussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio di responsabilità per danno erariale pendente dinanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti non è preclusa dalla circostanza che il giudice designato ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto - legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19) abbia revocato il decreto di sequestro conservativo dei beni del convenuto, affrontando ed esaminando (in senso negativo), in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento, la questione relativa alla propria giurisdizione, e ciò in quanto le decisioni adottate in sede cautelare non sono assimilabili, ancorché la loro pronuncia abbia comportato la risoluzione di una questione attinente alla giurisdizione, ai provvedimenti prefigurati dall'art. 41, primo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 art. 5 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)