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Sez. U, Ordinanza n. 3144 del 03/03/2003 (Rv. 560808 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Avvenuta pronuncia di provvedimento in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione - Risoluzione, in tale sede, della questione di giurisdizione - Preclusione del ricorso per regolamento - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560808-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una commissione tributaria) abbia provveduto su un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)