Sez. 2, Sentenza n. 12421 del 01/12/1995 (Rv. 494901 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Clausola di deroga - Validità con riferimento ad un compenso pari ai minimi tariffari.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
L'art. 24 Legge 13 giugno 1942 n. 794 che stabilisce l'inderogabilità convenzionale dei minimi tariffari degli onorari di avvocato e procuratore non osta, in applicazione dei principi in tema di nullità parziale (art. 1419 cod. civ.) a che la clausola di deroga mantenga validità quale espressione della volontà negoziale di fissare il compenso professionale in misura pari ai minimi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)