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Sez. 2, Sentenza n. 12421 del 01/12/1995 (Rv. 494901 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Clausola di deroga - Validità con riferimento ad un compenso pari ai minimi tariffari.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494901-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ

L'art. 24 Legge 13 giugno 1942 n. 794 che stabilisce l'inderogabilità convenzionale dei minimi tariffari degli onorari di avvocato e procuratore non osta, in applicazione dei principi in tema di nullità parziale (art. 1419 cod. civ.) a che la clausola di deroga mantenga validità quale espressione della volontà negoziale di fissare il compenso professionale in misura pari ai minimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)