diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4673 del 19/07/1986 (Rv. 447400 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - MINIMI TARIFFARI - PATTO DI DEROGA - NULLITÀ PARZIALE - ART. 1419 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447400-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - MINIMI TARIFFARI - PATTO DI DEROGA - NULLITÀ PARZIALE - ART. 1419 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Con riguardo a prestazioni professionali di avvocato e procuratore, l'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, sull'inderogabilità dei minimi tariffari, comporta la nullità del patto, intervenuto con il cliente (nella specie, clausola della convenzione disciplinante i rapporti fra l'INAM ed i legali cosiddetti esterni), nella parte in cui contempli onorari inferiori a tali minimi, ma non osta, in applicazione dei principi in tema di nullità parziale di cui all'art. 1419 cod. civ., a che esso mantenga validità ed efficacia quale espressione della volontà dei contraenti di fissare il compenso professionale nella suddetta misura minima. (V 6148/83, mass n 430941; (V 4057/83, mass n 429016; (V 2036/83, mass n 426888; (V 4113/80, mass n 408014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)