Sez. 5, Sentenza n. 12378 del 20/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018) Rv. 272307 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Restituzione al pubblico ministero della richiesta cautelare per la necessità di specificare la contestazione provvisoria - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di una misura cautelare, restituisce gli atti al pubblico ministero, affinché specifichi le condotte poste a fondamento della domanda di cautela alla luce di una novella normativa, non verificandosi in tal caso alcuna stasi del procedimento e costituendo il provvedimento restitutorio un atto interlocutorio privo di qualsivoglia implicita determinazione sul merito della richiesta. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva ravvisato la necessità di riformulare la contestazione provvisoria in base alla legge 29 ottobre 2016, n. 199 che, in pendenza della decisione cautelare, aveva modificato l'art. 603-bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)