Sez. 3, Sentenza n. 42901 del 28/09/2004 Cc. (dep. 04/11/2004) Rv. 230183 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - richiesta del pubblico ministero | Restituzione atti del Giudice per le indagini preliminari al P.M. per la necessità di una esposizione più circostanziata - Equipollenza a provvedimento di rigetto e conseguente sussistenza del giudicato cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - richiesta del pubblico ministero
Non costituisce giudicato cautelare il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di una misura cautelare, restituisce gli atti al P.M. affinchè l'accusa esponga in maniera più circostanziata le ragioni poste a fondamento della misura richiesta giacchè tale decreto, da un lato, non ha valore equipollente ad una decisione di rigetto della richiesta stessa, e dall'altro, non è impugnabile dall'organo dell'accusa, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. (Nella fattispecie, la Corte ha osservato che il cosiddetto "giudicato cautelare" si configura come una preclusione che deriva dalla irrevocabilità della decisione in materia cautelare, anche quando si tratta di provvedimento che nega o respinge l'applicazione di una misura coercitiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)