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Sez. 1, Sentenza n. 8633 del 13/08/1999 (Rv. 529318 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Rituale proposizione del ricorso - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di nuovo ricorso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529318-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)