Sez. 1, Sentenza n. 6165 del 17/04/2003 (Rv. 562238 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Proposizione, contro la stessa sentenza, di regolamento di competenza (nella specie inammissibile, ma) convertito in ricorso ordinario per cassazione e, successivamente, di ricorso ordinario per cassazione proveniente dalla stessa parte - Ammissibilità del secondo mezzo - Esclusione - Fondamento - Consumazione del potere di impugnazione - Conseguenze - Censure sollevate solo con il secondo ricorso - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Ove contro la sentenza della corte d'appello, dichiarativa della improponibilità della domanda in forza di un patto di arbitrato, la parte abbia proposto regolamento di competenza - come tale inammissibile, ma convertito, sussistendone i requisiti, in ricorso ordinario per cassazione - e, con successivo atto, ricorso ordinario per cassazione, questo secondo ricorso, ancorché tempestivo, è inammissibile, giacché con la proposizione del primo ricorso, risultante dalla conversione del regolamento, si è consumato il potere impugnatorio della parte; né possono trovare ingresso, nel giudizio risultante dal primo ricorso, profili di censura contenuti soltanto nel secondo mezzo, non essendo consentita, nel processo civile di cassazione, la proposizione di motivi aggiunti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)