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Sez. L - , Ordinanza n. 9239 del 06/04/2021 (Rv. 660870 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni infette - Termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo - Decorrenza dalla conoscenza dell'evento lesivo e della relativa eziologia - Eventi dannosi precedenti all'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660870-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell'istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di indennizzo per intervenuta decadenza in base alla data di conoscenza della patologia, senza considerare che l'assistita solo in epoca successiva e per effetto di un accertamento medico aveva appreso che la malattia derivava da una emotrasfusione subita in passato).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)