Sez. L, Sentenza n. 7240 del 27/03/2014 (Rv. 630481 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni infette - Termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo - Decorrenza dalla conoscenza dell'evento lesivo - Eventi dannosi precedenti all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell'istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Ne consegue che il termine decorre dall'entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso contrario, decorre dal momento in cui risulti avere avuto conoscenza del danno.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)