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Sez. 2, Sentenza n. 1855 del 27/06/1973 (Rv. 364875 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - METALMECCANICI - ART 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 5 AGOSTO 1937 - PASSAGGIO DI CATEGORIA - NOVAZIONE FITTIZIA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ILLICEITA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INFRAZIONABILITA - VOLONTA DELLE PARTI DI NOVARE REALMENTE IL RAPPORTO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364875-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - METALMECCANICI - ART 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 5 AGOSTO 1937 - PASSAGGIO DI CATEGORIA - NOVAZIONE FITTIZIA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ILLICEITA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INFRAZIONABILITA - VOLONTA DELLE PARTI DI NOVARE REALMENTE IL RAPPORTO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 6 del contratto collettivo per metalmeccanici del 5 agosto 193 7, relativo al passaggio di categoria da operaio ad impiegato, contiene una norma invalida per contrasto con l'art 2120, in quanto, prevedendo in ogni caso di passaggio di categoria la instaurazione di un nuovo rapporto, configura un'ipotesi di novazione puramente fittizia che prescinde del tutto dalla volonta delle parti e viola il principio di infrazionabilita dell'indennita di anzianita, sancito dalla legge. Di conseguenza, l'avere le parti applicato quella norma non puo essere addotto come prova del loro intento di sciogliere il rapporto preesistente per crearne uno nuovo, intento che invece deve essere accertato di volta in volta dal giudice di merito, con apprezzamento, incensurabile in Sede di legittimita se congruamente e correttamente motivato, di tutte le circostanze di fatto tra le quali non assume rilievo, peraltro, l'avvenuta liquidazione dell'indennita di anzianita inerente al periodo in cui il dipendente ha svolto attivita di operaio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)