Sez. L, Sentenza n. 2284 del 10/05/1978 (Rv. 391679 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (LAVORATORI DELLA INDUSTRIA LANIERA).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (LAVORATORI DELLA INDUSTRIA LANIERA).*
Il terzo comma dell'art 2120 cod civ, disponendo che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione, nonche in relazione alla categoria cui appartiene il prestatore di lavoro, non implica che quest'ultimo riferimento debba ritenersi fatto alla sola ultima categoria di appartenenza del lavoratore al momento della risoluzione del rapporto, bensi va inteso quale richiamo generico al concetto di appartenenza ad una categoria, comprensivo cioe di tutte le diverse categorie in cui si sia concretamente articolata l'appartenenza del lavoratore nello svolgimento dell'unico rapporto di lavoro. Tale disposizione, percio, non impone, ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita, l'osservanza di un criterio uniforme di proporzionalita aritmetica semplice, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione (numero di giornate) della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio; ma, al contrario, in relazione all'espressa riserva nello stesso comma disposta relativamente alla Determinazione della entita in questione, affida alle associazioni sindacali, in Sede di contrattazione collettiva il potere di differenziare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo dell'indennita stessa con riferimento a ciascuna delle categorie professionali nelle quali il prestatore di lavoro sia stato inquadrato durante lo svolgimento dell'unitario suo rapporto, cosi da diversificare, sulla base della evoluzione avuta dal rapporto medesimo, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario per i vari periodi di appartenenza del lavoratore a diverse categorie, purche il coefficiente da calcolare per il periodo del servizio operaio non risulti inferiore a quello stabilito dalla regolamentazione specifica di tale categoria, perche, altrimenti, e esclusivamente questo ultimo coefficiente che deve essere applicato. E pertanto pienamente legittima la cosiddetta liquidazione "a scaglioni" effettuata, nella specie, con il rispetto degli anzidetti principi, sulla base del contratto collettivo per i lavoratori dell'industria laniera. (V 1581/76, mass n 380334; (V 1544/76, mass n 380294; (V 2887/75, mass n 376930; (V 2823/74, mass n 371240; (V 2822/74, mass n 371238; (contra 1855/73, mass nn 364875 e 364876; (contra 1715/73, mass n 364647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 31/07/1959 num. 36, Contr. Coll. 22/05/1970 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)