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Sez. 3, Sentenza n. 1094 del 29/04/1963 (Rv. 261558 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - ESTREMI - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1963-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261558-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - ESTREMI - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE.*

Le Disposizioni dell'art 1226 cod civ (valutazione equitativa del danno), non esonera la parte interessata dall'offrire la prova dell'ammontare del danno, consente che, in casi particolari, lacune inevitabili dovute alla natura stessa del rapporto siano colmate dal giudice con apprezzamento equitativò sempre che si tratti di lacune parziali della prova e non gia di Mancanza totale di prova. (V 459/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)