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Sez. 2, Sentenza n. 1212 del 26/02/1986 (Rv. 444690 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444690-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE.*

Il potere discrezionale riconosciuto al giudice dalla norma dello art. 1226 cod. civ. di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, non esonera la parte dall'Onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa Determinazione del danno. (V 1495/84, mass n 433582; (Conf 4448/81, mass n 415198; (Conf 1048/81, mass n 411598; (Conf 352/67, mass n 366232; (Conf 1094/63, mass n 261558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)