Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009 (Rv. 609703 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Deposito, insieme al ricorso, degli atti processuali, documenti, contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda - Omissione - Allegazione dell'intero fascicolo di merito - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si applica la disposizione di cui all'art. 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., a tenore della quale il ricorrente è tenuto, a pena d'improcedibilità, a depositare insieme al ricorso "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito. (Nella specie, relativa ad una controversia concernente il contributo regionale per famiglie che provvedono all'assistenza dei portatori di handicap, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha dichiarato improcedibile il ricorso per regolamento di giurisdizione, in quanto l'asserita posizione di diritto soggettivo all'erogazione del contributo non poteva prescindere dall'esame del provvedimento di approvazione della graduatoria onde verificare se esso integrasse gli estremi di un provvedimento concessorio ed esaurisse i poteri di discrezionale valutazione e di bilanciamento rispetto ad altri interessi da parte della P.A).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)