Sez. U, Sentenza n. 1523 del 24/05/1973 (Rv. 364290 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - NORMATIVA DELLA LEGGE N 741 DEL 1959 - EFFETTI - CONTRATTO COLLETTIVO - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - DECRETI DELEGATI - LIMITE EX ART 5 - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - NORMATIVA DELLA LEGGE N 741 DEL 1959 - EFFETTI - CONTRATTO COLLETTIVO - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - DECRETI DELEGATI - LIMITE EX ART 5 - CONSEGUENZE.*
Il sistema instaurato dalla legge 14 luglio 1959, n 741 (contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), con carattere di transitorieta, provvisorieta ed eccezionalita ed inteso ad estendere il trattamento economico e normativo a tutti gli appartenenti alla stessa categoria, non ha operato una regolamentazione diretta delle condizioni di lavoro, sia pure per necessario ed obbligato riferimento all'intero contenuto dei contratti collettivi di lavoro, ne ha comportato l'indiscriminata assunzione, da parte di tutte le clausole, della forza di legge, ma ha conservato ad esse la posizione primigenia nella gerarchia delle fonti, conferendo efficacia generale, secondo l'essenza loro propria, soltanto a quelli, fra i patti, conducenti direttamente al fine; con la conseguenza che il limite oggettivo posto dall'art 5 della legge delega al campo di Azione del potere delegato comporta l'automatica esclusione delle clausole inserite nei decreti delegati nonostante la loro contrarieta a norme imperative di legge. (V 2411/72, mass n 359850).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)