Sez. L, Sentenza n. 64 del 10/01/1975 (Rv. 373209 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - NORMATIVA DELLA LEGGE N 741 DEL 1959 - EFFETTI - CONTRATTI COLLETTIVI - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - DECRETI DELEGATI - CLAUSOLE CONTRARIE A NORME IMPERATIVE O A PRECETTI COSTITUZIONALI - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - NORMATIVA DELLA LEGGE N 741 DEL 1959 - EFFETTI - CONTRATTI COLLETTIVI - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - DECRETI DELEGATI - CLAUSOLE CONTRARIE A NORME IMPERATIVE O A PRECETTI COSTITUZIONALI - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE.*
Poiche la legge 14 luglio 1959 n 741, avendo riguardo alla collocazione delle clausole recepite nella gerarchia delle fonti e al permanere dei limiti originari di validita ed efficacia derivanti dall'art 1418 cod civ, non ha operato una disciplina diretta delle condizioni di lavoro, ma ha conferito efficacia generale a specifiche pattuizioni, secondo l'essenza loro propria, il giudice (escluse le questioni relative all'uso del potere di delega, da devolvere all'esame della Corte costituzionale) deve disapplicare le clausole dei decreti delegati contrarie a norme imperative di legge o a precetti costituzionali, in quanto intrinsecamente prive di vigore normativo in virtu del limite oggettivo operante nello stesso campo d'Azione del potere delegato in forza dell'art 5 della citata legge di delega legislativa. (V 1523/73, mass n 364290; 2411/72, mass n 359850).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)