Sez. 1, Sentenza n. 13505 del 08/06/2007 (Rv. 597960 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Camera di commercio di Milano - Rappresentanza processuale - Presidente - Sussistenza - Segretario Generale - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 16 della legge n. 580 del 1993 e 20 dello Statuto della Camera di commercio di Milano, la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente; l'art. 23 dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del segretario generale quello di promuovere e resistere "alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza", non ha inteso attribuirgli la rappresentanza in giudizio dell'ente ma solo il potere di valutare le iniziative da adottare in caso di controversie senza che, in mancanza di un'espressa previsione, possa ritenersi a lui attribuita la rappresentanza processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 29/12/1993 num. 580 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)